Pentathlon Moderno: Illegittima e invalida la convocazione dell’assemblea elettiva da parte del Commissario Straordinario della FIPM Fabio Pigozzi


Prof Fabio Pigozzi – Foto Corrieredellosport.it

“Regole, rispetto e trasparenza: tre coordinate lungo le quali porterò avanti un incarico per il quale voglio ringraziare il presidente del Coni Giovanni Malagò.”

Era quanto dichiarato al Corriere dello Sport dal Commissario Straordinario Pigozzi, proprio quelle regole che i giudici hanno ritenuto violate.

Questo è quanto deciso e motivato dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pentathlon Moderno riguardo la convocazione dell’Assemblea elettiva FIPM.

La Corte ha accolto in pieno le questioni sollevate da 17 Società Sportive affiliate alla FIPM e ha stabilito, invalidandola, l’illegittimità della delibera 30 del 19 novembre 2020 relativa alla convocazione dell’Assemblea Elettiva, che si sarebbe dovuta svolgere il 23 gennaio 2021 a Roma, provvedimento deliberato e adottato dal Prof Pigozzi, nominato dal CONI per portare la federazione alle elezioni il più presto possibile e non oltre il 15 marzo 2021.

Questo emerge dalle motivazioni alla sentenza di annullamento della delibera 30 (Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva delle Società, Enti ed Associazioni, affiliati alla Federazione italiana Pentathlon Moderno) di seguito riportate:

Dunque la convocazione e relativa tabella voti che ha preso in considerazione solo la stagione 2019, senza considerare le competizioni disputate e concluse nel 2020 appare a questo Collegio in contrasto con il dettato statutario, quindi, illegittima e invalida.

Una diversa interpretazione, oltre che non aderente alla lettera della norma, sarebbe in contrasto con il principio generale di irretroattività delle norme di cui all’art. 11 disp. Prel. Al c.c.”

Con questa affermazione nelle motivazioni della sentenza, la Corte Federale di Appello stabilisce non solo l’illegittimità e l’invalidità  della convocazione ma anche l’errata applicazione delle norme previste nel Regolamento Organico per quanto riguarda le gare disputate prima dell’entrata in vigore dello stesso. Quindi essendo ormai la stagione sportiva conclusa la convocazione dovrà essere rifatta tenendo conto, in particolare per l’attribuzione dei voti plurimi, di tutte le gare disputate e concluse relative ai Campionati Italiani nel 2020, tenendo conto che la norma del Regolamento Organico, che prevede di prendere solo i risultati degli atleti appartenenti alla categoria della gara, non può essere applicata per le gare disputare prima del 17 novembre 2020, data nella quale è stato reso ufficiale e adottato il nuovo regolamento organico.

Di seguito il file della sentenza della Corte Federale di Appello:

Sentenza_CORTE_FEDERALE_Decisione n.5.2020